IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giudizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il presente decreto stabilisce: a) le norme sanitarie e di polizia veterinaria che si applicano ai procedimenti di eliminazione e/o di trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli agenti patogeni eventualmente in essi presenti nonche' alla produzione per gli animali di alimenti di origine animale con metodi atti ad evitare che essi possano contenere agenti patogeni; b) le norme relative all'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano. 2. Sono fatte salve le norme sanitarie e di polizia veterinaria concernenti: a) l'eradicazione ed il controllo delle malattie degli animali; b) l'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti; c) la produzione di alimenti composti per aninali contenenti componenti di prodotti animali e vegetali nonche' di alimenti per animali contenenti sostanze unicamente di origine vegetale.